ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025) pag. 27967 Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 Bilancio di previsione 2025/2027 pag. 27993 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento) 1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dellallegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2025/2027 definito come segue: a) previsione entrate - anno 2025: euro 6.225.330.738,06; b) previsione entrate - anno 2026: euro 5.171.246.848,42; c) previsione entrate - anno 2027: euro 4.987.778.102,72. Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027) 1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B Rifinanziamento per gli anni 2025 -2027 delle leggi regionali allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati. 2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 Cofinanziamenti regionali a programmi statali, allegata a questa legge. 3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari, allegata a questa legge. 4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E Autorizzazioni di spesa, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati. Art. 3 (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio) 1. Ai sensi dellarticolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa iscritto il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione del bilancio per euro 100.000,00 nellannualit 2026 ed euro 100.000,00 nellannualit 2027. CAPO II Disposizioni finanziarie Art. 4 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per laeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2025/2027) 1. La Regione per il triennio 2025/2027 concorre a titolo di cofinanziamento, fino allimporto complessivo massimo di euro 18.131.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per laeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali accettati dai vettori allesito delle relative gare di appalto europee espletate dallENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit. Il cofinanziamento complessivo cos ripartito per le singole annualit: a) euro 5.477.000,00 per lanno 2025; b) euro 6.354.000,00 per lanno 2026; c) euro 6.300.000,00 per lanno 2027. 2. La copertura della spesa di cui al comma 1, garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027. Art. 5 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica) 1. Per lanno 2025, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica con le modalit di cui allarticolo 5, comma 2, della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), continuano ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi dellarticolo 10, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilit 2024)), come da Tabella F allegata alla legge medesima. Art. 6 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida per lanno 2025) 1. Ai nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dellanno 2025, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilit 2023)). 2. Dallapplicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, e gi compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025/2027. Art. 7 (Modifica alla l.r. 36/2005) 1. Il comma 7 dellarticolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) sostituito dal seguente: 7. A ciascun dirigente di cui ai commi 2 e 3 non pu essere attribuita la responsabilit di pi di due presidi.. Art. 8 (Modifiche alla l.r. 19/2022 e alla l.r. 25/2023) 1. Al comma 1 dellarticolo 34 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) sono aggiunte in fine le seguenti parole: in particolare nei luoghi di lavoro. 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dellarticolo 34 della l.r. 19/2022 inserita la seguente: b bis) garantisce le attivit e funzioni per la tutela della collettivit e dei singoli da rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;. 3. Dopo la lettera e) del comma 2 dellarticolo 34 della l.r. 19/2022 aggiunta la seguente: e bis) garantisce le attivit e funzioni per la tutela della collettivit dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali.. 4. Al comma 9 dellarticolo 48 della l.r. 19/2022, le parole: 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2025. 5. Al comma 2 dellarticolo 17 della l.r. 25/2023, le parole: 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2025. Art. 9 (Proroga del termine di cui allarticolo 1 della l.r. 13/2024) 1. Il termine di cui allarticolo 1 della legge regionale 25 giugno 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di proroga di termini) prorogato al 31 dicembre 2025. CAPO III Disposizioni finali Art. 10 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2025/2027, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2025/2027. Art. 11 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2025. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 30 dicembre 2024 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _________________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 1 Il testo del paragrafo 7 dellallegato 4/1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: All. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) - Omissis Par. 7. (La legge di stabilit regionale) - In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalit regionale, le regioni adottano una legge di stabilit regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo: a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1gennaio dellanno cui tale determinazione si riferisce; b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; e.alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilit dalle leggi vigenti; f.norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; g. le norme eventualmente necessarie a garantire lattuazione dei vincoli di finanza pubblica. La legge di stabilit trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In ununica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilit, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati. Nota allart. 3, comma 1 Il testo dellarticolo 49 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 49(Fondi speciali) - 1.Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o pi fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. 2.I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 3.I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 4.Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalit di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa. 5.Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, pu farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purch tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. Nota allart. 4, comma 1 Il testo vigente degli articoli 16 e 17 del Reg. CE 24 settembre 2008, n. 1008/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit), il seguente: Art. 16 (Principi generali per gli oneri di servizio pubblico) - 1. Previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro pu imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo allinterno del suo territorio o una rotta a bassa densit di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dallaeroporto stesso. Tale onere imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuit, regolarit, tariffazione o capacit minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dellonere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio. 2. Qualora altre modalit di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facolt di prescrivere, nellambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico. 3. Nel valutare la necessit e ladeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri tengono conto: a) dellequilibrio tra lonere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata; b) della possibilit di ricorrere ad altre modalit di trasporto e dellidoneit di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati; c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; d) delleffetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. 4. Allorch desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti coinvolti e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo dellimposizione dellonere di servizio pubblico prevista. La Commissione pubblica una nota informativa nellaGazzetta ufficiale dellUnione europeanella quale: a) specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi; b) specifica la data di entrata in vigore dellonere di servizio pubblico; e c) indica lindirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata allonere di servizio pubblico. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per quanto riguarda le rotte su cui il numero di passeggeri previsti per il servizio aereo inferiore a 10.000 allanno, la nota informativa sullonere di servizio pubblicata nellaGazzetta ufficiale dellUnione europeao in quella nazionale dello Stato membro interessato. 6. La data di entrata in vigore di un onere di servizio pubblico non pu essere anteriore alla data di pubblicazione della nota informativa di cui al paragrafo 4, secondo comma. 7. Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2, il vettore aereo comunitario pu mettere in vendita il solo posto a condizione che il servizio aereo in questione soddisfi tutti i requisiti dellonere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo considerato un servizio aereo di linea. 8. Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico a norma dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi altro vettore aereo comunitario autorizzato in qualsiasi momento ad istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti dellonere di servizio pubblico, incluso il periodo di tempo durante il quale intende effettuare tale prestazione, che pu essere richiesto ai sensi del paragrafo 2. 9. In deroga al paragrafo 8, laccesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente allonere di servizio pubblico imposto su tale rotta, pu essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si proceder ad un riesame della situazione. Tale periodo pu arrivare fino a cinque anni qualora lonere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica, di cui allarticolo 299, paragrafo 2 del trattato. 10. Il diritto di effettuare i servizi di cui al paragrafo 9 concesso tramite gara pubblica a norma dellarticolo 17, per rotte singole o, nei casi in cui ci sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Per motivi di efficienza amministrativa, uno Stato membro pu pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte. 11. Si ritiene che un onere di servizio pubblico sia scaduto se sulla rotta soggetta a tale onere non stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo dodici mesi. 12. In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dellarticolo 17, lo Stato membro interessato pu, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma lonere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni: a) ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro deve essere conforme allarticolo 17, paragrafo 8; b) la selezione deve avvenire tra i vettori aerei comunitari in base ai principi di trasparenza e non discriminazione; c) si deve pubblicare un nuovo bando di gara dappalto. La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facolt, secondo la procedura di cui allarticolo 25, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con il diritto comunitario. Art. 17 (Procedura di gara dappalto per gli oneri di servizio pubblico) - 1. La gara dappalto richiesta a norma dellarticolo 16, paragrafo 10, effettuata secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. 2. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il testo completo dellinvito a partecipare alla gara salvo nei casi in cui, a norma dellarticolo 16, paragrafo 5, abbia reso noto lonere di servizio pubblico attraverso la pubblicazione di una nota nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso, anche il bando di gara pubblicato nella gazzetta ufficiale nazionale. 3. Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra laltro i punti seguenti: a) le norme prescritte dallonere di servizio pubblico; b) le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili; c) il periodo di validit del contratto; d) le sanzioni in caso di inadempimento del contratto; e) i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dellonere di servizio pubblico. 4. La Commissione rende pubblico linvito a presentare offerte attraverso una nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte non anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione di tale nota informativa. Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale laccesso era gi stato limitato a un vettore a norma dellarticolo 16, paragrafo 9, linvito a partecipare alla gara pubblicato almeno sei mesi prima dellavvio della nuova concessione al fine di valutare se sussista la necessit di limitare laccesso. 5. La nota informativa contiene le seguenti informazioni: a) lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati; b) la rotta area interessata; c) il periodo di validit del contratto; d) lindirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile il testo dellinvito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara dappalto e allonere di servizio pubblico; e) il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 6. Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio e a titolo gratuito ogni informazione e documentazione pertinente richieste dalle parti interessate alla gara dappalto. 7. La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il pi presto possibile, tenendo conto della qualit del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonch del costo delleventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati. 8. Lo Stato membro interessato pu compensare un vettore aereo selezionato a norma del paragrafo 7 che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico prescritti a norma dellarticolo 16; tale compensazione non pu superare limporto necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dellonere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole. 9. La Commissione informata per iscritto e senza indugio dei risultati della gara dappalto e della selezione da parte dello Stato membro, nonch dei seguenti dati: a) numero, nome e informazioni aziendali degli offerenti; b) elementi operativi contenuti nelle offerte; c) compensazione richiesta nelle offerte; d) nome dellofferente selezionato. 10. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione pu chiedere agli Stati membri di trasmettere, entro un mese, tutti i documenti pertinenti relativi alla scelta di un vettore aereo per leffettuazione di un onere di servizio pubblico. Se i documenti richiesti non sono trasmessi entro il termine stabilito, la Commissione pu decidere di sospendere linvito a presentare offerte deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 25, paragrafo 2. Note allart. 5, comma 1 - Il testo del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), il seguente: Art. 5 (Modifica allarticolo 10 della l.r. 25/2023 e disposizioni in materia di canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica) - Omissis 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale vigente, definisce lapplicazione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica di cui al decreto del Ministero delleconomia e delle finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica). - Il testo del comma 2 dellarticolo 10 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), il seguente: Art. 10 (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006) - Omissis 2. Per lanno 2024, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui allarticolo 46, comma 1, della l.r. n. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F). Omissis Nota allart. 6, comma 1 Il testo del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche. Legge di stabilit 2023), il seguente: Art. 5 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualit successive. Omissis Nota allart. 7, comma 1 Il testo dellarticolo 25 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 25 (Presidi) 1. LERAP Marche organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia. 2. A ciascun presidio preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti dellERAP Marche. 3. La Giunta regionale pu nominare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonch presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita. 4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali. 5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni: a) dirige lattivit delle strutture del presidio ed responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo; b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio. 6. Lincarico di responsabile del presidio conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed rinnovabile. 7. A ciascun dirigente di cui ai commi 2 e 3 non pu essere attribuita la responsabilit di pi di due presidi. Note allart. 8, commi da 1 a 5 - Il testo dellarticolo 34 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 34 (Dipartimento di prevenzione) 1. Il dipartimento di prevenzione la struttura dellAzienda sanitaria territoriale preposta allorganizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione e al miglioramento della qualit della vita, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni, le malattie e le disabilit in particolare nei luoghi di lavoro. 2. Il dipartimento di prevenzione garantisce, in base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le funzioni di prevenzione collettiva e sanit pubblica di cui allarticolo 7 ter del d.lgs. 502/1992 e a tal fine: a) assicura in modo unitario la gestione dei sistemi informativi relativi allo stato di salute della popolazione umana e animale, nellambito della rete epidemiologica regionale; b) assicura, in integrazione con le altre strutture organizzative interessate, linformazione finalizzata alla prevenzione dei rischi per la salute ai cittadini, ai lavoratori, alle associazioni di rappresentanza, alle strutture del servizio sanitario regionale e agli enti locali; b bis) garantisce le attivit e funzioni per la tutela della collettivit e dei singoli da rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; c) sviluppa e coordina lo svolgimento, in integrazione con le altre strutture organizzative interessate, di programmi di promozione della salute e della sicurezza della popolazione; d) garantisce listruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza della Regione e degli enti locali; e) garantisce la programmazione e lesecuzione delle attivit di prevenzione, controllo e vigilanza nei settori di competenza. e bis) garantisce le attivit e funzioni per la tutela della collettivit dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali. 3. La Giunta regionale disciplina lorganizzazione del dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7 bis e 7 quater del d.lgs. 502/1992 e la realizzazione di un sistema a rete dei dipartimenti di prevenzione, attraverso atti di programmazione generale, indirizzo e coordinamento delle strutture operative coinvolte. 4. Le modalit di raccordo e i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione e lIstituto zooprofilattico sperimentale dellUmbria e delle Marche sono disciplinati in conformit a quanto stabilito dalla l.r. 40/2013. 5. Il direttore del dipartimento di prevenzione, nominato dal direttore generale ai sensi della normativa statale vigente tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianit di funzione, responsabile del perseguimento degli obiettivi aziendali, dellassetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. In particolare: a) garantisce lintegrazione e il coordinamento tra i servizi e le unit operative; b) garantisce lintegrazione con il distretto e la collaborazione con i presdi ospedalieri, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 7 bis del d.lgs. 502/1992; c) partecipa alle attivit di programmazione dellAzienda sanitaria territoriale; d) responsabile del budget assegnato, ne negozia la ripartizione interna con i responsabili delle strutture organizzative e lo gestisce in conformit con le indicazioni del direttore generale. 6. Il direttore del dipartimento di prevenzione coadiuvato da un comitato direttivo composto dai responsabili dei servizi o unit operative e da una rappresentanza eletta con le modalit previste nellatto aziendale di cui allarticolo 24. 7. Il dipartimento di prevenzione partecipa alla formulazione del Programma delle attivit territoriali del distretto, anche attraverso il piano delle attivit predisposto annualmente. - Il testo dellarticolo 48 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 48 (Norme finali) - 1. Questa legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi del comma 3 dellarticolo 5 del d.lgs. 502/1992. 2. Per quanto non previsto da questa legge, in materia di programmazione, contabilit e controllo degli enti del servizio sanitario regionale si applica la disciplina contenuta nella l.r. 47/1996. 3. LAzienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi, nata dalla fusione delle aziende ospedaliere Umberto I e G.M. Lancisi e G. Salesi, acquisisce, dintesa con il Rettore dellUniversit Politecnica delle Marche, la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, i riferimenti nella normativa regionale vigente allAzienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi si intendono effettuati allAzienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 5. A decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali: a) i riferimenti allAzienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dellASUR e alle aree vaste dellASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, allAzienda sanitaria territoriale competente per territorio; b) le designazioni, le nomine e le individuazioni di rappresentanti nellambito di comitati, commissioni od organismi collegiali comunque denominati, attribuite da leggi regionali vigenti allAzienda sanitaria unica regionale (ASUR), sono effettuate dalle Aziende sanitarie territoriali dintesa tra loro. In caso di mancato raggiungimento dellintesa provvede la Giunta regionale. Restano ferme le designazioni, le nomine e le individuazioni gi effettuate alla data di entrata in vigore di questa legge; c) al comma 3 dellarticolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilit chimica multipla), le parole: su proposta elaborata dallASUR sono sostituite dalle seguenti: su proposta elaborata dintesa dalle Aziende Sanitarie Territoriali. 6. Nella normativa regionale le parole piano sanitario, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: Piano socio-sanitario regionale. 7. La Giunta regionale, nellambito dei provvedimenti di cui al comma 5 dellarticolo 42, adotta le misure organizzative necessarie in riferimento alle strutture istituite presso lAzienda sanitaria unica regionale (ASUR) ai sensi delle seguenti disposizioni: a) articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 40 (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dellalimentazione o del comportamento alimentare); b) articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 (Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito); c) articolo 4, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico). 8. Al comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 32/2014, le parole: , secondo quanto previsto dallarticolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti: in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari. 9. Al fine dellattuazione del processo di riforma di cui a questa legge, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 32/2014 come modificato da questa legge, la delimitazione degli ambiti territoriali sociali di cui alla lettera a) del comma 3 dellarticolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), gi costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge regionale, resta invariata fino al 31 dicembre 2025. 10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una o pi proposte di legge finalizzate al coordinamento formale delle norme regionali vigenti in materia sanitaria con le disposizioni di questa legge e contenenti le eventuali disposizioni integrative e correttive che si rendano necessarie od opportune. - Il testo dellarticolo 17 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 17 (Modifica allarticolo 48 della l.r. 19/2022) - 1. Al comma 9 dellarticolo 48 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), le parole: 31 dicembre 2023 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2024. 2. Nelle more della ridelimitazione degli ambiti territoriali sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, la Giunta regionale non pu approvare gli statuti di aziende pubbliche di servizi alla persona che intendono qualificarsi quali enti competenti per lo svolgimento delle funzioni di ambito territoriale sociale ai sensi dellarticolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona). Nota allart. 9, comma 1 Il testo dellarticolo 1 della l.r. 25 giugno 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di proroga di termini), il seguente: Art. 1 (Proroga di termini) - 1. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dellarticolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), gi prorogato al 30 giugno 2024 dal comma 1 dellarticolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024. _________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 12 dicembre 2024, n. 287; Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 dicembre 2024; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali; Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2024, n. 171. ____________________________________________ Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 concernente: Bilancio di previsione 2025/2027 Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese) 1. Per lesercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 6.225.330.738,06 e di cassa per euro 9.293.182.721,20 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 6.225.330.738,06 e pagamenti per euro 8.778.925.735,84 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 2. Per lesercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 5.171.246.848,42 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.171.246.848,42 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 3. Per lesercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 4.987.778.102,72 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 4.987.778.102,72 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. Art. 2 (Allegati al bilancio) 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1); b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2); c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3); d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4); e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5); f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6); g) Equilibri di bilancio (allegato 7); h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8); i) Prospetti concernenti la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9); j) Composizione dellaccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10); k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11); l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12); m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13); n) Tabella dimostrativa del disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14); o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025/2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio - Tabella A (allegato 15); p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16); q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17); r) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 18); s) Nota integrativa (allegato 19); t) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 20). Art. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile) 1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nellAllegato 18 di questa legge riportato lelenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dellarticolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), linclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice. Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate) 1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, laccertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e provento dovuti per lanno 2025, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altres autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2026 e 2027. Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese) 1. autorizzata lassunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui allarticolo 1. 2. autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per lanno 2025 di cui allarticolo 1. 3. La Giunta regionale autorizzata ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili. 4. Ai sensi del comma 1 dellarticolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025/2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati. Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione) 1. Per lanno 2025 autorizzato, ai sensi del comma 8 dellarticolo 42 e del paragrafo 9.2 dellAllegato n.4/2 del Principio contabile applicato della contabilit finanziaria del d.lgs. 118/2011, lutilizzo anticipato di una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto del 2024 di cui allAllegato 8 a questa legge, pari ad euro 36.590.072,84. 2. Le quote di avanzo vincolato relative alle economie al 31 dicembre 2024 derivanti dalle risorse programmate dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse allemergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche) e dallarticolo 15 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative), sono iscritte, con questa legge, per euro 1.959.742,65 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 2.291.972,05 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. Art. 7 (Fondi di riserva) 1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 358.229,29 nellannualit 2025, per euro 494.774,54 nellannualit 2026 e per euro 352.478,15 nellannualit 2027. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui allelenco Spese obbligatorie allegato a questa legge (Allegato 12). 2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 200.000,00 nellannualit 2025, per euro 200.000,00 nellannualit 2026 e per euro 200.000,00 nellannualit 2027. Lelenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste allegato a questa legge (Allegato 13). 3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 450.000.000,00 annualit 2025. 4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per limputazione di atti di spesa. Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui gi autorizzati negli anni precedenti) 1. Ai sensi del comma 2 dellarticolo 40 del d.lgs. 118/2011, autorizzato per lanno 2025 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per limporto di euro 179.642.401,59, derivante dal risultato presunto di amministrazione dellesercizio 2024 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2025/2027, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024. 2. Con riferimento allautorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per lesercizio 2025 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2021 nellimporto di euro 12.591.536,90; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2023 nellimporto di euro 58.641.083,97; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2024 nellimporto di euro 108.409.780,72. Art. 9 (Autorizzazione allindebitamento per nuovi investimenti del triennio 2025/2027) 1. Nel triennio 2025/2027 per la copertura degli interventi di investimento autorizzata la contrazione di mutui e/o lemissione di prestiti obbligazionari per limporto complessivo di euro 443.381.832,47 di cui euro 194.719.110,45 nel 2025, euro 98.388.822,02 nel 2026 ed euro 150.273.900,00 nel 2027, nel rispetto della normativa statale vigente. Art. 10 (Modalit e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per lemissione di prestiti obbligazionari) 1. La Giunta regionale autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui, allemissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino allimporto massimo di euro 623.024.234,06 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale altres autorizzata a ristrutturare lesistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalit delle forme di finanziamento di cui a questo comma. 2. Lonere relativo alle rate di ammortamento derivanti dallutilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nellambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2. 3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. Art. 11 (Variazioni di bilancio) 1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalit previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011. 2. La Giunta regionale autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011. Art. 12 (Dichiarazione di urgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2025. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 30 dicembre 2024 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) ________________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Note allart. 3, comma 1 - Il testo dellarticolo 71 bis della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), il seguente: Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione) - 1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare pu, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita gi regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto. - Il testo dellarticolo 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il seguente: Art. 58(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) - 1.Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonch di societ o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cos redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di propriet dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2.L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societ o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nellambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per leventuale verifica di conformit agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dellarticolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dellarticolo3delladirettiva 2001/42/CEe al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3.Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della propriet, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previstidall'articolo 2644 del codice civile, nonch effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4.Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivit di trascrizione, intavolazione e voltura. 5.Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6.La procedura prevista dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dellarticolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7.I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui allalegge 24 dicembre 1993, n. 560. 8.Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degliarticoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410. 9.Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonch alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410. 9 bis.In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, pu essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dallapporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene allente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. - Il testo degli articoli 12 e 53 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il seguente: Articolo 12 (Verifica dellinteresse culturale) - 1.Le cose indicate allarticolo 10, comma 1, che siano opera di autore non pi vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, dufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dellinteresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformit di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalit di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con lAgenzia del demanio e, per i beni immobili in uso allamministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalit per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato linteresse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dallapplicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5.Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati trasmessa ai competenti uffici affinch ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dellamministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6.Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7.Laccertamento dellinteresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformit agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dellarticolo 13 ed il relativo provvedimento trascritto nei modi previsti dallarticolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8.Le schede descrittive degli immobili di propriet dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e allAgenzia del demanio, per finalit di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10.Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 10 bis.In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. 10 ter.Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis valutabile ai fini della responsabilit disciplinare e dirigenziale, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 53 (Beni del demanio culturale) - 1.I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate allarticolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, n formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalit previsti dal presente codice. Nota allart. 5, comma 4 Il testo del comma 1 dellarticolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 38(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) - 1.Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Omissis Note allart. 6, commi 1 e 2 - Il testo del comma 8 dellarticolo 42 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 42(Il risultato di amministrazione) - Omissis 8.Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalit cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a s stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivit soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per lente. Omissis - Il testo degli articoli 2 e 3 della l.r. 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse allemergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche), il seguente: Art. 2 (Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico) - 1.Le quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, ai sensi dellarticolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, sono destinate alla costituzione del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19. 2.Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 58.632.117,20 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualit 2020. 2 bis.Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 9.537.994,36. 2 ter.Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 2.622.124,45. 3.La copertura della spesa stabilita al comma 2 garantita per euro 46.881.089,97 dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, e per euro 11.751.027,23 dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 allegata a questa legge. 3 bis.La copertura della spesa stabilita al comma 2 bis per euro 9.537.994,36 garantita dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte con lalegge regionale 11/2020a carico della Missione 20, Programma 3, per euro 2.308,20 e dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 bis. RatificaDelib.G.R. 729/2020, allegata a questa legge. 3 ter.La copertura della spesa stabilita al comma 2 ter per euro 2,622.124,45 garantita dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 ter. Ratifica Delib.G.R. 876/2020, allegata a questa legge. 4.La Giunta regionale disciplina lutilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalit di cui allarticolo 1, comma 2, e di quanto disposto dallarticolo 109, comma 1 ter, del d.l. 18/2020. Art. 3 (Fondo straordinario per spese di investimento) - 1. Le quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resesi disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto, sono destinate alla costituzione del Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti dellemergenza Covid-19. 2.Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 42.770.021,28 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualit 2020. 3.La copertura della spesa stabilita al comma 2 garantita dalle quote di avanzo vincolato gi iscritte a carico della Missione 20, Programma 3. 4.La Giunta regionale disciplina lutilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalit di cui allarticolo 1, comma 2. - Il testo dellarticolo 15 della l.r. 2 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative), il seguente: Art. 15(Disposizioni in merito allutilizzo di quote di avanzo vincolato) - 1. Le quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di rendiconto generale della Regione per lanno 2020, stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, ai sensi dellarticolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allemergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono reiscritte nellanno 2021 per limporto massimo di euro 9.084.569,08 e reimputate nellannualit 2022 in relazione allesigibilit della spesa per il finanziamento di interventi volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi dellemergenza epidemiologica da Covid-19 a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati: a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per euro 1.307.000,00; b) Missione 07, Programma 01, Titolo 1 per euro 4.492.300,00; c) Missione 14, Programma 01, Titolo 1 per euro 3.285.269,08. 2. La quota di avanzo vincolato risultante dal rendiconto generale della Regione per lanno 2020 relativa allaccantonamento effettuato a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resasi disponibile a seguito della conclusione del medesimo contratto, pari ad euro 5.019.114,52, reiscritta con questa legge nellanno 2021 e reimputata nelle annualit 2022 e 2023 in relazione allesigibilit della spesa per investimenti a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati: a) per lanno 2022: 1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 457.825,74; 2) Missione 04, Programma 04, Titolo 2 per euro 50.000,00; 3) Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 150.000,00; 4) Missione 14, Programma 02, Titolo 2 per euro 20.000,00; 5) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00; 6) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00; 7) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 10.000,00; 8) Missione 16, Programma 02, Titolo 2 per euro 240.000,00; 9) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 300.000,00; b) per lanno 2023: 1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 561.288,78; 2) Missione 01, Programma 12, Titolo 2 per euro 750.000,00; 3) Missione 07, Programma 01, Titolo 2 per euro 200.000,00; 4) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00; 5) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00; 6) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 700.000,00: 7) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 80.000,00. Note allart. 7, commi 1, 2 e 3 - Il testo della lettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonch quelle cos identificative per espressa disposizione normativa; omissis - Il testo della lettera b) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: omissis b) nella parte corrente, un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuit; omissis - Il testo della lettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: omissis c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3. Omissis Nota allart. 8, comma 1 Il testo del comma 2 dellarticolo 40 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 40(Equilibrio di bilanci) -Omissis 2.A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, pu essere coperto con il ricorso al debito che pu essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Omissis Note allart. 11, comma 2 - Il testo del comma 1 dellarticolo 16 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 16 (Flessibilit degli stanziamenti di bilancio) - 1.Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. Omissis - Il testo dellarticolo 51 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 51(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) -1.Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione pu essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 2.Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) listituzione di nuove tipologie di bilancio, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonch per liscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti lutilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalit della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale allinterno dellamministrazione; d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui allart. 3, comma 4; f) le variazioni riguardanti lutilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui allart. 48, lettera b); g) le variazioni necessarie per lutilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; g bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti gi stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nellanno precedente hanno registrato un valore dellindicatore annuale di tempestivit dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalit stabilite daldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dallarticolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 3.L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalit con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 4.Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalit previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonch le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gi autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilit della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione pu altres variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi gi programmati per spese di investimento. 5.Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. 6.Nessuna variazione al bilancio pu essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) listituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); b) listituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalit previste dal principio applicato della contabilit finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni gi assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per lutilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gi assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati allente e i versamenti a depositi bancari intestati allente. 7.I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. 8.Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 9.Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altres trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dellesercizio finanziario. 10.Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1gennaio 2015. _________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 12 dicembre 2024, n. 288; Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 dicembre 2024; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali; Parere del Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2024, n. 171.